La C.D.S. Service S.r.l.s. OdI è un Organismo di Ispezione, che opera in conformità alDecreto Ministeriale n. 93 del 21 aprile 2017.
Dedica la propria attività riguardante la verificazione periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per verificare strumenti di misura in classe I, fino a 6.200g e in classe II fino a 20kg, mentre su strumenti di classe III e IIII, con portata massima fino a 6000kg.
La CDS Service Srls OdI, come disciplinato all’art. 4 del Regolamento Unioncamere per gli Organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al predetto Decreto, risulta iscritto nell’Elenco nazionale, con il seguente numero identificativo: 346.
Ha predisposto il proprio “Regolamento R1”, messo a disposizione dei titolari di strumenti metrici che vogliono avvalersi dell’operato dell’Organismo per l’esecuzione delle verificazioni periodiche dei loro strumenti.
Il “Regolamento R1” è parte integrante del contratto, stabilisce: i compiti, le responsabilità dell’Organismo di Ispezione, e quelle del titolare dello strumento, definendo le condizioni generali che verranno stipulate tra le parti, pertanto, il titolare dello strumento dovrà firmarlo per accettazione, per non invalidarne la stipula.
La VERIFICAZIONE PERIODICA degli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico (NAWI)
Si definisce verificazione periodica, il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di pesatura dopo la loro messa in servizio, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione dei sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
Vige l’obbligo di sottoporre a verificazione periodica tutti gli strumenti di pesatura utilizzati nell’ambito di attività commerciali o comunque utilizzati per misure che devono fare fede nei confronti di terze parti.
Secondo le ultime disposizioni di legge, gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica secondo quanto prevede l’allegato IV della normativa vigente, e comunque non oltre quanto definito dall’Art. 4, Comma 3 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93. Quindi rte anni a partire dalla data di avvenuta comunicazione di messa in servizio dello strumento; trasmessa alla Camera di Commercio di competenza e, a seguire, ogni tre anni fino alla comunicazione di dismissione del medesimo.
Vigilanza del mercato e O.d.I.
La vigilanza del mercato, è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico avvalendosi delle Camere di Commercio, ha lo scopo di verificare che gli strumenti sul mercato siano stati sottoposti a verificazione e che siano idonei per il loro utilizzo.
Gli Organismo di Ispezione OdI sono istituzioni, indipendenti, autonome ed imparziali, accreditate dall’Ente Italiano di Accreditamento, ACCREDIA, per eseguire Verificazioni periodiche ai sensi del Decreto 21 aprile 2017 n. 93 di “strumenti di misura” con “funzione di misura legale” e riconosciute da UNIONCAMERE.
Solo a tali Organismi, i Titolari di strumenti metrici potranno fare richiesta di Verificazione Periodica.
Sede Operativa:
Via dei Canneti, 25 Tel. 0774.325774
00019 Villa Adriana – Tivoli (RM)
P. IVA - CF 14824291000 N. R.E.A. 1548551
MAIL: cdsservice2015@libero.it
F.A.Q. - DOMANDE FREQUENTI
E’ obbligatorio, per tutte le bilance omologate, che vengono usate nelle transazioni commerciali in rapporti con terzi.
Quando si acquista uno strumento per pesare il venditore deve opportunamente spiegare la differenza, tra una bilancia ad uso legale per la transazione con terzi e quale non lo è. Le bilance omologate vengono identificate con una M verde, se prodotte prima del 18 settembre 2017 e con una M nera su fondo grigio, seguita all’anno di produzione, se prodotta dopo tale data, in conformità del D.M. 93/2017. Il titolare dello strumento ha l’obbligo di comunicare la messa in servizio della bilancia entro 30 giorni, alla camera di commercio nella provincia di appartenenza.
La bilancia dovrà essere sottoposta a Verificazione Periodica, dopo tre anni dalla messa in servizio per strumenti a funzionamento non automatico (NAWI), e sempre con cadenza triennale dopo la prima V. P, mentre ogni anno per strumenti automatici (AWI)
Chi acquista adesso una la bilancia omologata, deve ricevere dal venditore:
CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE / APPROVAZIONE METRICA, MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO
Questi documenti sono "obbligatori".
Inoltre se il produttore dello strumento, (ma non è obbligatorio), anche il LIBRETTO METROLOGICO, altrimenti dovrà essere fornito alla prima Verificazione Periodica da parte dell’Organismo di Ispezione che la esegue.
Quando la bilancia è omologata, non è possibile esimersi dall’effettuare la verificazione periodica. Gli organi preposti alla vigilanza, le Camere di Commercio, o anche alti organi preposti alla sicurezza, possono applicare delle sanzioni o predisporne il sequestro dello strumento. Comunque nel caso non si utilizzasse più lo strumento nei rapporti con terzi, si può inviare una comunicazione alla Camera di Commercio della provincia di in cui si dichiara che la bilancia non più utilizzata, ed in questo caso, la si può detenere anche nell’esercizio, ma bisognerà apporre una lettera M barrata su sfondo rosso e scrivendo sulla bilancia AD USO INTERNO. A partire da quella data la bilancia viene cancellata dall’ufficio metrico e non dovrà più essere Verificata.
Con il nuovo D.M.93/2017 il produttore della bilancia, non ha più l’obbligo di apporre il bollino verde, su cui viene impresso l’anno ed il mese di scadenza, ma un Organismo di Ispezione accreditato da ACCREDIA e riconosciuto da UNIONCAMERE, ne eseguirà la Verificazione Periodica, alla scadenza dei tre anni dalla messa in servizio, effettuandone il controllo, e se risulterà positivo, applicherà il bollino verde e rilascerà un Libretto Metrologico dove ne indicherà l’esito.
L’organismo che ha eseguito la Verificazione, dovrà applicare una targhetta rossa indicante l’esito negativo e riportarne l’esito sul Libretto Metrologico.
Il titolare dello strumento NON potrà essere utilizzare la bilancia, fino alla sua manutenzione
Il titolare dello strumento dovrà provvedere alla riparazione dello strumento a ditte specializzate alla manutenzione, i quali riparato la bilancia apporranno i sigilli provvisori. Sempre il Titolare dello strumento a 10 giorni per sottoporre lo strumento a nuova Verificazione Periodica all’Organismo di Ispezione accreditato. L’Organismo incaricato dovrà eseguire la Verificazione Periodica nei 45 giorni successivi la richiesta.
E’ cura dell’Organismo d’Ispezione comunicare gli esiti delle Verificazioni Periodiche alle Camere di Commercio, nella provincia di appartenenza dello strumento.
Rappresenta il documento sul quale devono essere annotate tutte le attività che vengono svolte sullo strumento: riparazioni che comportino la rimozione dei sigilli, esiti delle verifiche periodiche, esiti dei controlli casuali effettuati dalla Camera di Commercio. La consegna e la compilazione del Libretto Metrologico, se non in dotazione, con le nuove normative entrate in vigore del DM93/2017. alla vendita della bilancia, dovrà essere rilasciato, dall’Organismo che effettuerà la prima Verificazione Periodica sullo strumento.
Della cura, detenzione e conservazione del Libretto Metrologico è responsabile il titolare dello strumento stesso.
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo il più presto possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio. Riprova in un secondo momento.